Trattamento Integrativo – Somma integrativa a sostituzione dell’esonero contributivo – Ulteriore detrazione – Legge 207/2024- Note

A beneficio dei nostri Clienti pubblichiamo delle note riassuntive sugli istituti indicati in oggetto.

Rappresentiamo immediatamente la caratteristica più importante degli stessi, ovvero che il calcolo avviene su un reddito presunto, almeno fino al conguaglio di fine anno e/o in caso di fine rapporto. Pertanto si consiglia di sensibilizzare i propri dipendenti in modo che presentino eventuali dichiarazioni in deroga all’automatica liquidazione da parte del datore di lavoro.

 

 

  1. TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEL REDDITO (TIR) – Art. 1, comma 1

Il trattamento integrativo del reddito è un contributo fiscale riservato ai lavoratori dipendenti e a coloro che percepiscono redditi assimilati.
Importo massimo annuale: 1.200 euro.

Condizioni di accesso:

  • Reddito ≤ 15.000 €: spetta per intero, se l’IRPEF lorda è superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.
  • Reddito tra 15.001 € e 28.000 €: spetta solo se la somma delle detrazioni spettanti è superiore all’IRPEF lorda, nella misura della differenza, fino a un massimo di 1.200 €.

Erogazione:

Il trattamento viene riconosciuto automaticamente in busta paga dal datore di lavoro o, per chi riceve NASpI, dall’INPS. In alternativa, viene erogato a conguaglio di fine anno o tramite dichiarazione dei redditi.

Attenzione: qualora il lavoratore non desideri l’erogazione automatica del trattamento integrativo, è necessario presentare apposita richiesta al proprio datore di lavoro.

 

  1. SOMMA INTEGRATIVA – Art. 1, comma 4

A decorrere dal 2025, in sostituzione del precedente esonero contributivo, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 20.000 € (escluse pensioni e assegni assimilati) è riconosciuta una somma integrativa che non concorre alla formazione del reddito.

Percentuali riconosciute:

  • 7,1% per redditi fino a 8.500 €
  • 5,3% per redditi tra 8.501 € e 15.000 €
  • 4,8% per redditi tra 15.001 € e 20.000 €

Erogazione:

La somma è normalmente riconosciuta automaticamente in busta paga dal datore di lavoro, proporzionalmente al periodo lavorato.

Importante: se il lavoratore non intende ricevere l’erogazione automatica della somma integrativa, deve comunicare tale volontà al proprio datore di lavoro mediante apposita richiesta.

 

  1. ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF – Art. 1, comma 6

Per i lavoratori con redditi da 20.001 € a 40.000 € è prevista una ulteriore detrazione fiscale sull’IRPEF lorda, da calcolare in base al reddito complessivo.

Importi previsti:

  • 1.000 € per redditi tra 20.001 € e 32.000 €
  • Detrazione scalare decrescente da 1.000 € a 0 € per redditi tra 32.001 € e 40.000 €, calcolata con la formula:
    1.000 × [(40.000 – reddito complessivo) / 8.000]

Erogazione:

La detrazione viene applicata automaticamente in sede di calcolo delle ritenute IRPEF da parte del datore di lavoro.

Anche in questo caso, se il lavoratore non desidera l’applicazione automatica della detrazione, può optare per la rinuncia preventiva, previa richiesta formale al proprio datore di lavoro.

Nota generale per tutti e tre gli istituti fiscali:

❗ In assenza di espressa rinuncia da parte del lavoratore, il trattamento integrativo, la somma integrativa e la detrazione IRPEF vengono applicati in automatico.
✅ Chi intende rinunciare a uno o più di tali benefici deve presentare apposita istanza scritta al proprio datore di lavoro.

 

 

SINTESI MISURE FISCALI – LEGGE N. 207/2024

(Trattamento Integrativo – Somma Integrativa – Ulteriore Detrazione)

ISTITUTO REQUISITI DI REDDITO IMPORTO SPETTANTE MODALITÀ DI EROGAZIONE RINUNCIA POSSIBILE?
Trattamento Integrativo (TIR) – Fino a 15.000 € (in presenza di IRPEF lorda > detrazioni da lavoro)
– Fino a 28.000 € (con detrazioni superiori all’IRPEF)
Fino a 1.200 € annui In busta paga / conguaglio / dichiarazione dei redditi ✅ Sì, previa richiesta scritta al datore di lavoro
Somma Integrativa (Art. 1, c. 4) Reddito da lavoro dipendente fino a 20.000 € (escluse pensioni) Percentuale annua sul reddito:
🔹 7,1% fino a 8.500 €
🔹 5,3% fino a 15.000 €
🔹 4,8% fino a 20.000 €
In busta paga (proporzionalmente all’anno) ✅ Sì, previa richiesta scritta al datore di lavoro
Ulteriore Detrazione IRPEF (Art. 1, c. 6) Reddito da lavoro dipendente tra 20.001 € e 40.000 € 1.000 € da 20.001 a 32.000 €
Scalare da 32.001 a 40.000 €
Applicata direttamente sulle ritenute IRPEF ✅ Sì, previa richiesta scritta al datore di lavoro