Le variazioni del luogo di lavoro – Parte 1/3: la trasferta
Introduzione
Nel mondo del lavoro, può capitare che il datore chieda al dipendente di svolgere temporaneamente la propria attività in un luogo diverso da quello abituale.
Questa possibilità rientra nei poteri organizzativi del datore di lavoro e può realizzarsi in modi diversi: trasferta, trasferimento e distacco. In questa parte ci concentriamo sulla trasferta.
Cos’è la trasferta?
Anche se la legge non fornisce una definizione precisa, possiamo dire che la trasferta è uno spostamento temporaneo del lavoratore in un luogo diverso rispetto alla sede abituale di lavoro, sempre per esigenze aziendali.
Il lavoratore continua a far parte della sua sede originaria e, al termine della trasferta, ritorna a svolgere la sua attività normalmente.
Caratteristiche principali della trasferta
- Temporaneità
Lo spostamento è momentaneo. Non è necessario sapere con precisione quando finirà, ma è certo che il lavoratore tornerà alla sua sede. - Collegamento con la sede abituale
Il lavoratore resta legato all’organizzazione e alle direttive del suo datore di lavoro, anche se lavora temporaneamente altrove. - Decisione unilaterale del datore di lavoro
Non serve il consenso del lavoratore: la trasferta può essere decisa dal datore nell’ambito del suo potere di organizzazione (lo ha confermato anche la Corte di Cassazione, sentenza 20833/2015).
Differenza tra trasferta, trasferimento e trasfertismo
- Trasferta → spostamento temporaneo del lavoratore, con ritorno alla sede.
- Trasferimento → spostamento definitivo da una sede all’altra.
- Trasfertismo → riguarda lavoratori che per contratto lavorano sempre in luoghi diversi, senza una sede fissa.
Per essere considerati “trasfertisti”, devono esserci tutte queste condizioni (DL 193/2016 e INPS, circolare 158/2019):
- assenza di una sede indicata nel contratto;
- attività che richiedono spostamenti continui;
- pagamento fisso (indennità) anche se non ci si sposta davvero.
Compenso per la trasferta: quanto e come si paga
I contratti collettivi prevedono quasi sempre una indennità di trasferta per ogni giorno di missione.
Secondo i giudici (Cass. 14047/2020), questa indennità ha:
- una funzione risarcitoria (cioè copre le spese sostenute dal dipendente);
- una funzione retributiva (è comunque un compenso legato al lavoro).
Trattamento fiscale e contributivo
La legge (art. 51, comma 5, TUIR) prevede delle agevolazioni fiscali e contributive per queste somme, ma con regole diverse a seconda della distanza della trasferta.
- Trasferte dentro lo stesso comune
Le somme versate (indennità o rimborsi) sono tassate, tranne:
- spese di viaggio e trasporto documentate (es. biglietti bus, taxi, car sharing).
- Trasferte fuori dal comune
Ci sono 3 diversi metodi per calcolare i compensi, ognuno con regole specifiche:
a) Indennità forfettaria
Importo fisso giornaliero + rimborso spese di viaggio documentate. L’indennità è esente da tasse e contributi fino a:
- € 46,48 al giorno in Italia
- € 77,47 al giorno all’estero
b) Rimborso analitico (a piè di lista)
Il datore rimborsa tutte le spese (vitto, alloggio, trasporto, ecc.) con scontrini o fatture → esenti da tasse.
In più, si possono rimborsare anche piccole spese non documentate, ma entro limiti:
- € 15,49 al giorno in Italia
- € 25,82 all’estero
Se si aggiunge anche un’indennità, questa sarà tassata interamente.
c) Rimborso misto
Rimborso delle spese (analitico) + indennità forfettaria. I limiti di esenzione dell’indennità si ridimensionano:
Tipo di spesa | In Italia | All’estero |
Rimborso vitto o alloggio + indennità | € 30,98 | € 51,65 |
Rimborso vitto e alloggio + indennità | € 15,49 | € 25,82 |
⚠️ Novità legge 207/2024: Le spese sono esenti da tasse solo se pagate con strumenti tracciabili (carte, bonifici, assegni, ecc.).
Rimborso chilometrico
Se il dipendente usa la propria auto, ha diritto al rimborso chilometrico, calcolato secondo le tabelle ACI, che considerano:
- chilometri percorsi;
- tipo di veicolo;
- consumo carburante, manutenzione, assicurazione, ecc.
Per essere esente da tasse, serve:
- che il rimborso non superi le tariffe ACI;
- che il dipendente presenti una nota dettagliata con data, percorso, chilometri, mezzo usato e motivazione.
Sicurezza e assicurazione INAIL
Secondo l’INAIL:
- L’azienda deve comunicare la trasferta solo se il lavoratore è esposto a nuovi rischi rispetto a quelli previsti.
- La comunicazione va fatta entro 30 giorni dalla variazione.
In caso di infortunio durante la trasferta, l’evento è coperto dall’assicurazione INAIL se:
- avviene durante il tragitto da casa al luogo di lavoro (e viceversa);
- accade mentre si va dal luogo di alloggio a quello di lavoro (e viceversa);
- succede all’interno dell’alloggio usato durante la missione.
Non sono coperti invece gli infortuni:
- legati ad attività estranee al lavoro;
- causati da comportamenti imprevedibili o rischiosi del lavoratore.