Gentili Clienti,
facciamo seguito alla nostra precedente informativa sui controlli INPS relativi alla coerenza tra la data di inizio malattia dichiarata dal medico e la data di rilascio del certificato, per segnalarVi un’importante novità che aggiorna quanto comunicato in precedenza.
Con la Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026, l’Istituto — d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — ha ampliato i casi in cui è ammessa la retrodatazione di un giorno della malattia, adeguando la prassi alle difficoltà di accesso ai medici di base (carenza di personale, visite ormai quasi sempre su appuntamento).
Il quadro normativo aggiornato
Resta fermo il principio generale, disciplinato dalla circolare INPS n. 147 del 15 luglio 1996: il trattamento economico di malattia decorre, di regola, dalla data di rilascio della certificazione medica.
Fino al 3 settembre 2026, l’unica eccezione ammessa era la retrodatazione di un giorno in caso di visita domiciliare, purché il certificato riportasse la dicitura “dichiara di essere ammalato dal…”.
Dal 4 settembre 2026, questa eccezione è estesa anche alle visite effettuate in ambulatorio/nello studio del medico: la giornata immediatamente precedente al rilascio del certificato può quindi essere coperta dall’indennità di malattia anche se la visita non è stata domiciliare, a condizione che il medico compili nel certificato telematico la dicitura “dichiara di essere ammalato dal…” indicando la data del giorno precedente.
Le eccezioni che restano ferme
La nuova regola non è priva di limiti, che raccomandiamo di tenere bene a mente:
- la retrodatazione resta ammessa solo per un giorno: se la data indicata dal medico è anteriore di più di un giorno rispetto alla visita, la tutela decorre comunque dal giorno di rilascio del certificato;
- la retrodatazione non si applica se il giorno precedente alla visita è un sabato, una domenica o un giorno festivo: in questi casi il lavoratore deve rivolgersi alla Guardia Medica (Servizio di Continuità Assistenziale), che garantisce la copertura nei giorni di chiusura degli studi medici di base.
Il problema operativo resta attuale
Restano invariati, e richiamiamo nuovamente alla Vostra attenzione, i controlli automatizzati che l’INPS effettua sui certificati trasmessi telematicamente, incrociando la data di inizio malattia dichiarata con la data/ora di trasmissione del certificato. La circolare 92/2026 restringe i casi di disconoscimento (non riguardano più, di per sé, le visite ambulatoriali con retrodatazione di un giorno), ma non li elimina: il rischio di recupero dell’indennità resta pienamente attuale per le retrodatazioni superiori a un giorno o per quelle relative al giorno precedente un weekend/festivo senza passaggio dalla Guardia Medica.
Cosa deve verificare il dipendente al momento della visita (testo aggiornato)
Raccomandiamo di istruire i Vostri dipendenti affinché, ad ogni visita medica per malattia, verifichino quanto segue prima che il medico chiuda e trasmetta il certificato:
- che la data di inizio malattia riportata nel certificato coincida con il giorno della visita/rilascio, salvo il caso di retrodatazione di un giorno di seguito descritto;
- che un’eventuale retrodatazione di un giorno sia riportata nel certificato con la dicitura “dichiara di essere ammalato dal…”: da settembre 2026 questo vale sia per la visita domiciliare sia per quella ambulatoriale;
- che, se il giorno precedente alla visita cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, la retrodatazione non è comunque ammessa e occorre contattare la Guardia Medica per la copertura di quella giornata;
- che i propri dati (periodo, diagnosi generica, indirizzo di reperibilità) siano corretti;
- in caso di errore o incongruenza, di segnalarlo immediatamente al medico, richiedendo la correzione o l’annullamento e il reinvio del certificato corretto senza attendere, poiché la correzione è possibile solo nella stessa giornata di rilascio;
- di conservare il numero di protocollo del certificato e di controllarne la corretta ricezione tramite il proprio fascicolo INPS (portale MyINPS) o comunicandone tempestivamente gli estremi allo Studio.
Le nostre raccomandazioni per l’azienda
Vi invitiamo a diffondere la presente informativa aggiornata a tutti i Vostri dipendenti — ad esempio in occasione dell’assunzione, tramite affissione in bacheca o comunicazione interna — sostituendo la precedente versione, così da ridurre il rischio di future contestazioni INPS.
Vi invitiamo inoltre a segnalarci con la massima tempestività qualsiasi certificato che, a Vostro avviso o a segnalazione del dipendente, presenti una data di inizio malattia incongruente rispetto alla data di rilascio, in modo da poter valutare insieme le eventuali azioni correttive nei confronti del medico certificatore.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e cogliamo l’occasione per augurarVi buon lavoro.
Cordiali saluti.