CCNL Legno e Arredamento – Industria: le novità del rinnovo

Gentili Clienti,

con la presente desideriamo informarVi che in data 3 settembre 2026 è stato sottoscritto, tra FederlegnoArredo e le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle industrie del legno e dell’arredamento.

L’accordo interviene su più fronti — parte economica, classificazione del personale, flessibilità nell’impiego di contratti a termine e somministrazione, tutele in caso di malattia e genitorialità, welfare contrattuale — con effetti che si distribuiscono tra l’ultima parte del 2026 e il 2028. Di seguito una sintesi delle principali novità.

  1. Aumenti retributivi

L’incremento dei minimi tabellari sarà erogato in due tranche:

  • 95,00 euro a decorrere da settembre 2026;
  • ulteriori 34,00 euro a decorrere da gennaio 2027.

È inoltre prevista la corresponsione, con la retribuzione del mese di dicembre 2026, di un importo una tantum pari a 100,00 euro, uguale per tutte le categorie, a copertura del periodo 1° gennaio 2026 – 31 agosto 2026. L’erogazione spetta ai lavoratori in forza alla data di pagamento.

A decorrere dal 1° gennaio 2027 sono incrementati anche gli importi degli scatti di anzianità.

  1. Quadro riepilogativo di importi e decorrenze
Intervento Importo / misura Decorrenza
Aumento minimi tabellari – 1ª tranche 95,00 euro settembre 2026
Aumento minimi tabellari – 2ª tranche 34,00 euro gennaio 2027
Una tantum (periodo 1° gennaio – 31 agosto 2026) 100,00 euro retribuzione di dicembre 2026
Scatti di anzianità incremento degli importi 1° gennaio 2027
Fondo sanitario ALTEA 18,00 euro mensili per 12 mensilità 1° gennaio 2027
Fondo ARCO – contributo a carico azienda 2,40% della retribuzione utile ai fini TFR 1° gennaio 2027
Fondo ARCO – contributo a carico azienda 2,60% della retribuzione utile ai fini TFR 1° gennaio 2028

 

  1. Classificazione del personale

In materia di inquadramento viene introdotto il diritto automatico al passaggio al livello superiore al maturare di un prolungato periodo di permanenza nel livello classificatorio di ingresso, fissato in 24 mesi per il livello AE1. Si tratta di una previsione che richiede un monitoraggio puntuale delle anzianità individuali, per evitare inquadramenti tardivi e conseguenti differenze retributive.

  1. Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo

Il rinnovo modifica alcune delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, notturno e festivo. Le aziende che ricorrono con frequenza a tali prestazioni sono invitate a verificare l’aggiornamento dei parametri utilizzati in sede di elaborazione delle buste paga.

  1. Contratti a termine e somministrazione

Sono stati fissati nuovi limiti percentuali all’utilizzo dei lavoratori a tempo determinato e in somministrazione a termine: ciascuno dei due istituti non potrà superare il 30% dei dipendenti a tempo indeterminato; in caso di ricorso congiunto a entrambe le fattispecie, il limite complessivo è pari al 35%.

Sono inoltre introdotte specifiche causali che consentono il superamento del limite dei 12 mesi per i contratti a termine, sempre entro il limite legale dei 24 mesi.

  1. Comporto per malattia: tutele rafforzate

A decorrere dal 3 settembre 2026, ai lavoratori con disabilità certificata, nonché ai lavoratori affetti da patologie tumorali, leucemiche, da deficienza immunitaria conclamata e da trapianti di organi primari che comportino terapie salvavita, sono riconosciuti — una volta superato il periodo di comporto ordinario — ulteriori 45 giorni di calendario di comporto, con il trattamento economico previsto per la malattia.

  1. Congedo parentale

È prevista un’integrazione economica a carico dell’azienda per i periodi di congedo parentale fruiti fino al sesto anno di età del bambino. La somma tra il trattamento erogato dall’INPS e l’integrazione aziendale non potrà in ogni caso superare il 100% della retribuzione.

  1. Welfare contrattuale: assistenza sanitaria e previdenza complementare

Dal 1° gennaio 2027 la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria ALTEA è elevata a 18,00 euro mensili, per 12 mensilità.

In materia di previdenza complementare, il contributo a carico dell’azienda al Fondo ARCO è incrementato al 2,40% della retribuzione utile ai fini del computo del TFR dal 1° gennaio 2027 e al 2,60% dal 1° gennaio 2028.

Considerazioni operative

Il rinnovo produce effetti già sulle elaborazioni degli ultimi mesi del 2026 e comporta un incremento progressivo del costo del lavoro nel biennio successivo. Invitiamo pertanto le aziende interessate a considerare fin da ora l’aggiornamento delle previsioni di budget, la verifica dei limiti percentuali sui rapporti a termine e in somministrazione e il controllo delle anzianità di permanenza nel livello di ingresso.

Lo Studio provvederà autonomamente all’applicazione delle nuove misure economiche nelle elaborazioni delle buste paga dei clienti interessati e resta a disposizione per ogni approfondimento, per la valutazione degli impatti sul costo del lavoro e per l’esame di situazioni specifiche.