Il divieto di ripensamento indicato dal Ministero del Lavoro non è valido. In caso di revoca delle dimissioni, il rapporto di lavoro non si interrompe e deve essere ripristinato.
Se un lavoratore in prova presenta le dimissioni, ma decide di revocarle entro il termine di 7 giorni previsto dalla legge, il rapporto di lavoro si ricostituisce. In questo caso, il datore di lavoro non può limitarsi a versare un’indennità risarcitoria per liberarsi dall’obbligo di far proseguire il rapporto.
L’articolo 26 del Decreto legislativo 151/2015 stabilisce che il dipendente ha la facoltà di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo telematico. Tale disposizione comporta il ripristino del rapporto di lavoro e si applica anche durante il periodo di prova.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24991 del 2025, ha chiarito che la tesi contraria, sostenuta dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 12/2016, non ha fondamento. Secondo quella circolare, la revoca non sarebbe possibile durante il periodo di prova. Tuttavia, questa interpretazione introduce un’eccezione non prevista dalla norma.
Il periodo di prova, infatti, non rientra tra le eccezioni espressamente indicate dalla legge, come ad esempio il lavoro domestico o le dimissioni rassegnate in sede protetta. La posizione del Ministero, pertanto, va oltre una semplice interpretazione normativa. È importante ricordare che le circolari ministeriali sono atti interni rivolti al personale dell’amministrazione e non hanno forza di legge, né vincolano i giudici.
Anche durante il periodo di prova, quindi, se la revoca delle dimissioni avviene entro 7 giorni, il rapporto di lavoro riprende regolarmente. La Corte sottolinea che la normativa sul patto di prova e quella sulla revoca delle dimissioni rispondono a finalità distinte: la prima tutela entrambe le parti nella valutazione del rapporto, la seconda serve a prevenire abusi come le cosiddette “dimissioni in bianco”.
Per questa ragione, la revoca delle dimissioni produce gli stessi effetti sia durante il periodo di prova che dopo il suo superamento. Negare il ripristino del rapporto in caso di revoca nel periodo di prova vanificherebbe la tutela contro gli abusi da parte del datore di lavoro.
Infine, la Cassazione ribadisce che il ripristino del rapporto non pregiudica la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal contratto, sia al termine del periodo di prova sia prima, purché abbia avuto modo di valutare correttamente le capacità del lavoratore. Non esiste, dunque, alcun motivo giuridico per escludere il ripristino del rapporto in caso di revoca tempestiva delle dimissioni nel periodo di prova.