Auto aziendali in uso promiscuo: come cambia il calcolo del benefit dal 2025

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con tre recenti interpelli per chiarire le nuove regole relative al calcolo del benefit connesso all’uso promiscuo dell’auto aziendale. Le risposte, non sempre univoche e in parte discusse, riguardano l’applicazione delle norme introdotte dalla legge di Bilancio 2025 e dal successivo decreto-legge 19/2025.

Le nuove regole e il regime transitorio

Dal 1° gennaio 2025 cambia il metodo di calcolo del benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, ovvero per attività lavorative e uso personale. In particolare:

  • Per le auto assegnate con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, si applica una nuova modalità di valorizzazione, basata su una percorrenza convenzionale di 15.000 km e sulle tabelle ACI.
  • Per le auto elettriche e ibride plug-in, sono previste riduzioni della percentuale di benefit (rispettivamente 10% e 20%).
  • È previsto un regime transitorio per veicoli concessi dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, ma ordinati entro il 31 dicembre 2024.

Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate

Interpello 192/2025

L’auto, pur ordinata entro il 2024, viene immatricolata e consegnata dopo il 30 giugno 2025. In questo caso:

  • non si applica il regime transitorio;
  • il fringe benefit si calcola secondo il valore normale, come da articolo 9 del TUIR.

Interpello 233/2025

Il dipendente richiede optional aggiuntivi sull’auto e l’azienda addebita il relativo costo. L’Agenzia chiarisce che:

  • l’importo addebitato non riduce il valore imponibile del benefit;
  • l’importo va trattenuto in busta paga e non influisce sulla base fiscale e contributiva.

Interpello 237/2025

L’azienda fornisce una card per la ricarica dell’auto elettrica, con addebito al dipendente in caso di uso privato eccedente. L’Agenzia stabilisce che:

  • l’uso entro il limite aziendale non genera ulteriore tassazione;
  • l’addebito per l’uso privato eccedente non riduce il valore forfettario del benefit.

Applicazione del regime transitorio: alcuni casi pratici

Il regime transitorio si applica se:

  • l’auto è ordinata entro il 31 dicembre 2024;
  • viene concessa in uso entro il 30 giugno 2025.

Esempi:

  • Auto ordinata nel 2024, contratto di assegnazione firmato entro dicembre 2024, consegna nel febbraio 2025 → regime transitorio.
  • Auto già nel parco aziendale al 31 dicembre 2024, concessa a un dipendente entro il 30 giugno 2025 → regime transitorio.

Casi particolari

  • Proroga dell’assegnazione: se si prolunga la durata del contratto originario, continua ad applicarsi la normativa in vigore al momento della prima assegnazione.
  • Riassegnazione a un altro dipendente: si applica la normativa vigente al momento del nuovo contratto.

Come si calcola il benefit in assenza del regime transitorio

Se non si può applicare il regime transitorio, il benefit si determina in base al valore normale, considerando:

  • il canone di leasing o noleggio;
  • i km percorsi per uso privato e aziendale;
  • le tariffe ACI per scorporare i km percorsi per lavoro.

Esempio pratico:

Costo auto: € 1.400/mese
Km totali percorsi: 3.000/mese
Km privati: 950/mese
Formula: 1.400 × 950 / 3.000 = € 443,33 (valore del benefit imponibile)

Valore del benefit: cosa concorre alla formazione del reddito

Il valore imponibile è dato dal benefit calcolato secondo le nuove regole, meno:

  • eventuali somme fatturate e trattenute al dipendente, solo se ammesse dalla normativa.

Importante: Le somme trattenute per optional o carburanti eccedenti non riducono il valore imponibile del benefit, secondo l’Agenzia.

Limiti di esenzione

Se il valore del benefit (auto più altri eventuali fringe benefit) rientra nei limiti di esenzione, non concorre al reddito:

  • € 1.000 (dal 2024 al 2027);
  • € 2.000 se il dipendente ha figli fiscalmente a carico.

Conclusioni

Le nuove regole per il calcolo del fringe benefit auto risultano complesse e non sempre chiare, anche dopo le recenti risposte dell’Agenzia. Le aziende dovranno valutare attentamente le singole situazioni, anche modificando le proprie policy interne, per ridurre i rischi di contenzioso e garantire correttezza fiscale e contributiva.

Un intervento normativo chiarificatore sarebbe auspicabile, per semplificare le regole e ridurre le incertezze interpretative.