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Entro il 1° giugno 200 euro di welfare ai dipendenti dell’industria metalmeccanica

Entro il 1° giugno le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria metalmeccanica Federmeccanica devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore pari a 200,00 euro. Tali strumenti dovranno essere utilizzati dai destinatari entro il 31 maggio 2025.

In base alla previsione contrattuale, anche per il futuro le aziende dovranno mettere annualmente a disposizione welfare per 200 euro da fruire entro il 31 maggio dell’anno successivo. Tale importo è riconosciuto una sola volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali presso la stessa azienda.

Hanno diritto al welfare contrattuale i lavoratori – una volta superato il periodo di prova – in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre dello stesso anno con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (inteso dal 1° gennaio al 31 dicembre). La data del 1° giugno deve intendersi come il termine entro il quale l’azienda deve mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare.

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno–31 dicembre di ciascun anno. L’importo annuale non deve essere riproporzionato per i lavoratori aventi un contratto a tempo parziale. Nella quantificazione effettiva dell’importo da riconoscere, il datore di lavoro deve considerare che l’importo nominale stabilito contrattualmente deve essere comprensivo di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda. Inoltre, il valore è onnicomprensivo rispetto agli istituti contrattuali di natura economica ed è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il welfare contrattuale è integrativo rispetto a eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento o attraverso lettera di assunzione, sia derivanti da accordi collettivi.

Ai fini dell’applicazione del welfare contrattuale, le aziende si devono confrontare con la Rsu al fine di individuare – tenuto conto delle esigenze dei dipendenti, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio – una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei lavoratori e orientata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare.

In alternativa, i dipendenti hanno la possibilità di destinare, di anno in anno, il valore previsto a titolo di welfare contrattuale al fondo Cometa o al fondo MètaSalute, secondo le regole e modalità previste dagli stessi fondi, fermo restando, anche in questo caso, che il costo massimo a carico dell’azienda per ciascun anno non può superare l’importo di 200 euro.

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