In data 5 giugno 2024 tra FIPE-Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI-Servizi, Uiltucs-Uil, Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva, commerciale e turismo.
Riportiamo sintesi delle modifiche in esso contenuto.
Decorrenza e durata
Il contratto decorre dal 1°giugno 2024 e ha validità fino al 31 dicembre 2027.
Sfera di applicazione
Viene modificato l’articolo inserendo:
- nel settore “Pubblici Esercizi” le aziende addette alla preparazione, confezionamento e somministrazione di pasti e bevande (banqueting);
- nel settore “Ristorazione Collettiva” le aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering).
Congedi per donne vittime di violenza di genere
Viene introdotto un congedo di 90 giorni lavorativi (prorogabile per ulteriore 90 giorni) in favore delle donne inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Per fruire di tale congedo la lavoratrice deve:
– concedere al datore di lavoro un preavviso non inferiore a 7 giorni;
– produrre la certificazione attestante l’inserimento in specifici percorsi di protezione.
Tale congedo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti ivi comprese ferie, permessi, mensilità aggiuntive e TFR e dà diritto alla percezione di un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita. Alla lavoratrice è concessa la possibilità di richiedere la trasformazione del rapporto a tempo parziale e il suo ritorno a tempo pieno.
Classificazione del personale
L’accordo interviene sull’articolo 54 integrando la declaratoria anche alla luce dell’allargamento del campo di applicazione.
Ferie e permessi
Viene modificato l’articolo 135 prevedendo la maturazione delle ferie anche nel periodo di congedo parentale. Per quanto attiene i permessi l’articolo 114 ora precisa che i periodi di congedo di maternità, paternità e congedo parentali sono utili ai fini della loro maturazione.
Assistenza sanitaria integrativa Quadri
Il contributo annuale è ora fissato ad euro 340,00 a carico ditta ed euro 50,00 a carico del dipendente. A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro viene aumentato di euro 20,00 e di ulteriori euro 20,00 dal 1° gennaio 2026.
Aumenti retributivi e minimi contrattuali
Per quanto riguarda il trattamento economico viene previsto un aumento complessivo di euro 200,00 per il livello 4 da riconoscersi in 5 tranches:
- euro 50,00 dal 1° giugno 2024;
- euro 40,00 dal 1° giugno 2025;
- euro 40,00 dal 1° giugno 2026;
- euro 30,00 dal 1° giugno 2027;
- euro 40,00 dal 1° dicembre 2027.
Gli importi degli aumenti, che risultano validi anche per le aziende della ristorazione collettiva, sono i seguenti:
I nuovi minimi, anch’essi validi anche per le aziende della ristorazione collettiva, risultano i seguenti:
Tredicesima e quattordicesima mensilità
Per quanto attiene la tredicesima mensilità viene corretto l’articolo 183 precisando che i periodi di congedo di maternità, paternità e parentale sono computati ai fini della sua integrale maturazione.
Anche per la quattordicesima mensilità viene previsto il pieno computo dei periodi di congedo di maternità e paternità. I periodi di congedo parentale saranno utili alla maturazione della quattordicesima mensilità a decorrere dal 1°dicembre 2027.
Assistenza sanitaria integrativa
A far data dal 1° gennaio 2027 il contributo da versare al Fondo EST a carico del datore di lavoro sarà pari ad euro 15,00.