Ulteriori modifiche agli importi dei fringe benefits per l’anno 2022
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, il D.L. n.176 del 18/11/2022 (cd. decreto Aiuti quater), con misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.
Per quanto riguarda la materia lavoro, di particolare interesse l’aumento dei fringe benefit, per l’anno 2022, a 3.000 euro.
Questo il nuovo articolo 12, comma 1, del D.L. 115/2022 che aveva già in precedenza aumentato ad €600 la soglia di esenzione per l’anno 2022
Art. 12 Misure fiscali per il welfare aziendale
1. Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.
Pertanto fino alla somma indicata in precedenza i fringe benefits erogati ai dipendenti saranno del tutto esenti sia da contributi che da tasse. Ricordiamo che i più diffusi fringe benefits sono a titolo di esempio non esaustivo: buoni pasto, buoni spesa, buoni carburante, telefoni cellulare, automobile, etc.
Tali fringe benefits potranno, al momento, essere erogati solo nell’anno 2022, ovvero fino al cedolino di dicembre 2022.
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Cordiali saluti