Pensione e lavoro sportivo occasionale: quando sono compatibili

L’INPS, con la circolare n. 127 del 2025, ha fornito chiarimenti sulle regole che riguardano il nuovo Fondo pensione per gli sportivi professionisti e sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro sportivo.

Cumulo pensione e lavoro sportivo: quando è possibile

È ammesso il cumulo tra pensione (compresa l’Ape sociale) e reddito da lavoro sportivo, ma solo se si tratta di attività occasionale e se il reddito annuo non supera i 5.000 euro. Oltre questa soglia, non è possibile cumulare la pensione con redditi da lavoro sportivo.

Chi rientra nel nuovo Fondo pensione sportivi professionisti

La riforma introdotta dal decreto legislativo 36/2021 ha definito in modo più preciso chi è considerato un “lavoratore sportivo”. Tra questi ci sono: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici e arbitri, purché ricevano un compenso per la loro attività.

Questi lavoratori possono rientrare nel nuovo Fondo pensione se hanno un contratto di lavoro subordinato (sia nel settore professionistico sia dilettantistico) oppure se lavorano in modo autonomo ma all’interno del settore professionistico, anche tramite collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).

Chi invece opera nel settore dilettantistico come lavoratore autonomo o con contratto co.co.co continuerà a essere iscritto alla Gestione separata INPS.

Divieti e deroghe

Restano esclusi dal cumulo con il lavoro sportivo i pensionati che ricevono trattamenti particolari (come pensioni anticipate o di invalidità). Questo vale per qualsiasi tipo di lavoro sportivo, anche se svolto all’estero.

Tuttavia, è ammesso il cumulo se il lavoro sportivo è occasionale e il reddito resta sotto i 5.000 euro annui. Questa regola si applica anche a chi riceve l’Ape sociale.

Periodo transitorio e vecchi compensi sportivi

Prima della riforma, i compensi per attività sportiva dilettantistica erano considerati “redditi diversi” e non venivano tassati fino a 10.000 euro annui. Dal 1° luglio 2023, questa soglia è salita a 15.000 euro, anche per i rapporti iniziati prima di quella data.

L’INPS chiarisce che, per l’anno 2023, i compensi fino a 15.000 euro derivanti da attività sportiva dilettantistica non rientrano nel calcolo dei redditi rilevanti ai fini pensionistici. In questi casi, quindi, non si applica il divieto di cumulo e non ci saranno recuperi da parte dell’INPS per incompatibilità con la pensione.