L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei compensi sportivi nella risposta a una consulenza giuridica presentata dal CONI, pubblicata il 25 settembre. In particolare, vengono definiti i criteri di esenzione e le modalità di applicazione della ritenuta sui premi sportivi nel settore dilettantistico.
Uno dei temi principali riguarda il regime di esclusione dalla base imponibile per i compensi sportivi dilettantistici fino a 15.000 euro annui, introdotto dalla recente riforma. Il lavoro sportivo può oggi essere svolto in forma subordinata, autonoma o come collaborazione coordinata e continuativa. Ai fini fiscali, i compensi derivanti da prestazioni sportive sono inquadrati in base alla natura del rapporto e tassati come redditi di lavoro autonomo, subordinato o assimilato, diversamente dal regime previgente in cui erano considerati redditi diversi entro il limite di 10.000 euro annui.
L’Agenzia chiarisce che la soglia di esenzione di 15.000 euro si applica a tutti i compensi sportivi dilettantistici, qualunque sia la categoria reddituale di appartenenza. Una volta superato tale limite, il reddito è soggetto a imposizione esclusivamente sulla parte eccedente, secondo il regime fiscale pertinente. Per i lavoratori sportivi autonomi, la ritenuta del 20 per cento si applica solo sui compensi che superano i 15.000 euro annui e previa presentazione dell’autocertificazione. Nel caso di istruttori che operano per più associazioni o società sportive dilettantistiche, il lavoratore deve fornire a ciascun ente, al momento del pagamento, un’autocertificazione sui compensi percepiti nell’anno. Di conseguenza, ogni ente erogante applicherà la ritenuta esclusivamente sulle somme che eccedono la soglia. Ai fini della dichiarazione, i lavoratori autonomi devono indicare nel Quadro E i redditi eccedenti i 15.000 euro, dai quali potranno detrarre le spese sostenute.
Un ulteriore chiarimento riguarda i premi sportivi. La riforma prevede una ritenuta del 20 per cento sulle somme corrisposte ad atleti e tecnici dilettantistici per risultati sportivi o per la partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali, da parte del CONI, del CIP, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Questa disciplina supera il precedente regime, che qualificava tali premi come redditi diversi e prevedeva un’esenzione fino a 10.000 euro annui, e si applica soltanto ad atleti e tecnici tesserati del settore dilettantistico.
L’Agenzia compie un passo ulteriore, chiarendo che la ritenuta si applica anche quando il premio è erogato ad atleti e tecnici che normalmente operano nel professionismo, a condizione che la somma sia riferita ad attività svolta come tesserati nelle squadre nazionali del settore dilettantistico.