Nuove prestazioni occasionali
Informativa n. 07/2017
Area Consulenza del lavoro
Oggetto: Le nuove prestazioni occasionali
La legge n. 96 del 21/06/2017 pubblicata in GU n.144 del 23/06/2017, convertendo il D.L. 50/2017 ha cercato di porre riparo all’abrogazione integrale dei c.d. Voucher, strumento di pagamento utilizzato per compensare i prestatori di attività residuali e di breve periodo.
L’art. 54/bis della Legge 96/2017 ha pertanto regolamentato la possibilità di acquisire prestazioni occasionali sia in ambito familiare che in ambito professionale.
Chi può farvi ricorso?
- Persone fisiche NON esercenti attività professionali o di impresa (cd “famiglia”), attraverso il Libretto Famiglia.
- Gli altri utilizzatore (cd “imprese”), attraverso la stipula di un contratto di prestazione occasionale (di seguito indicato Cpo)
Esistono dei limiti?
I limiti fissati dalla norma, in misura di importi per anno civile, sono distinti in relazione al soggetto interessato dal rapporto:
- Per singolo prestatore il limite è di € 5.000 indipendentemente dal numero degli utilizzatori per cui ha prestato opera;
- Per singolo utilizzatore il limite è di € 5.000 tra tutti i prestatori con cui ha intrattenuto rapporti;
- Per un singolo utilizzatore relativo ad un singolo prestatore il limite è di € 2.500.
Ai fini dei limiti su indicati sono computati nella misura del 75% i compensi corrisposti a:
- Titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
- Studenti con meno di 25 anni di età;
- Disoccupati con avvenuta comunicazione Did;
- Soggetti percettori di prestazioni integrative al salario.
Quali sono i vincoli?
- Assicurare all’Inps il prestatore attraverso assicurazione alla gestione separata;
- Assicurare all’Inail il prestatore;
- Rispettare le pause nel lavoro;
- Rispettare il riposo giornaliero;
- Rispettare il riposo settimanale.
Modalità di utilizzo
Sia che si tratti di famiglie o che si tratti di imprenditori, gli utilizzatori dovranno far riferimento ad una nuova Piattaforma Telematica Inps che verrà creata ad hoc, direttamente o tramite intermediario. Le famiglie potranno rivolgersi anche a patronati.
Utilizzatore “famiglia”.
Le persone fisiche non nell’esercizio di attività professionali o di imprese, potranno richiedere prestazioni occasionali esclusivamente per:
- Piccoli lavori domestici;
- Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione;
- Assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità.
Le famiglie dovranno preventivamente acquistare tramite piattaforma Inps o presso Uffici Postali il Libretto Famiglia, contenente titoli di pagamento dall’importo di € 10 cadauno, comprensivo di oneri Inps, Inail e gestionali.
Entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la prestazione, l’utilizzatore “famiglia” dovrà, tramite piattaforma Inps o contact center medesimo istituto, comunicare i seguenti dati:
- Dati identificativi prestatore;
- Compenso pattuito;
- Luogo svolgimento prestazione;
Utilizzatore “impresa”
Le prestazioni occasionali dovranno essere regolate da un Cpo mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro autonomo occasionale o saltuarie di ridotta entità.
Non possono utilizzare tale contratto:
- Imprese edili;
- Imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione materiale lapideo, miniere e cave e torbiere;
- Imprese nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
- Imprese che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Prima di stipulare tali contratti l’utilizzatore “impresa” dovrà versare all’Inps un importo minimo per ogni ora di lavoro pari ad € 12,38, così composta:
- € 9, a titolo di retribuzione minima oraria;
- € 2,97 a titolo di contribuzione Inps gestione separata;
- € 0,32 a titolo di assicurazione Inail;
- € 0,09 a titolo di finanziamento degli oneri gestionali.
L’utilizzatore “impresa” dovrà, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma Inps, comunicare:
- Dati anagrafici prestatore;
- Luogo svolgimento prestazione;
- Oggetto prestazione lavorativa;
- Data ed ora inizio e termine attività;
- Compenso pattuito in misura non inferiore a € 36, per prestazioni non superiori a 4 ore continuative nell’arco della giornata.
Qualora nell’atto pratico la prestazione lavorativa non si realizzi l’utilizzatore dovrà entro tre giorni da quello programmato, comunicare tale informazione attraverso il medesimo canale.
Fin qui abbiamo tentato di sintetizzare quanto previsto dalla normativa, per quanto attiene invece la realtà della procedura, come sempre occorrerà attendere le istruzioni operative da parte dell’Inps per conoscere come opererà la Piattaforma ed i tempi di registrazione e di utilizzo della stessa.
Rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento e porgiamo
cordiali saluti.
Alfredo Zazza