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Notizie

Gestione pratica nuove prestazioni occasionali

Informativa n. 10/2017

Area Amministrazione del Personale

 

Oggetto: gestione dei nuovi contratti di prestazione occasionale

 

A seguito della nostra informativa n. 07/17 in cui si attendevano istruzioni operative da parte degli enti, sintetizziamo in questa sede le operazioni ed i passaggi da effettuare per attivare un contratto di prestazione occasionale, le c.d. PrestO.

 

Nella piattaforma Inps vanno preventivamente registrati sia il Committente che il prestatore d’opera;

 

Il committente attraverso versamento con Mod. F24 crea il suo portafoglio, importo che viene recepito e gestito poi dall’Inps che utilizzerà le somme accantonate per liquidare i prestatori;

 

Preventivamente all’inizio della prestazione, ovvero almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center, il committente è tenuto ad effettuare una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

 

  1. a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. b) il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. c) l’oggetto della prestazione;
  4. d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
  5. e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo il settore agricolo.

 

Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o di posta elettronica.

 

 

COMPENSI I compensi percepiti dal prestatore sono:

–          esenti da imposizione fiscale;

–          non incidono sul suo stato di disoccupato;

–          sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

–          sono computati in misura al 75% i compensi per prestazioni occasionali rese da soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

 

ESCLUSIONE Non possono essere acquisite prestazioni occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

 

ACCREDITO COMPENSI

E CONTRIBUTI

L’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.

L’INPS provvede altresì all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL dei premi assicurativi.

 

 

SANZIONI
 

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di importo di € 2.500 (compenso massimo previsto per le prestazioni complessivamente rese da un prestatore in favore del medesimo utilizzatore) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile  il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di € 2.500 e la retribuzione oraria.

 

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione (almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione) ovvero di uno dei divieti previsti per il contratto a prestazioni occasionali  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

 

Non si applica la procedura di diffida.

 

Restano validi gli altri limiti fatti presenti nell’informativa 07/2017.

 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento e porgiamo

 

Cordiali saluti.

 

 

Alfredo Zazza

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