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Modifiche alla disciplina del lavoro agile

Dal 1° settembre 2022, la disciplina del lavoro agile (introdotta nel diritto del lavoro italiano con la legge 81/2017) è interessata da sostanziali modifiche che di seguito si riassumono:

A) dal 1 settembre nel settore privato cessa la possibilità di impiegare il lavoratore in modalità agile in mancanza della stipula di un contratto individuale di lavoro (per effetto della cessazione della proroga disposta dall’articolo 10 co. 2-bis del decreto legge 24/2022);

B) dal 1 settembre, in base al nuovo primo comma dell’articolo 23 della legge 81/2017, come sostituito dall’articolo 41-bis del decreto legge 73/2022, entrano strutturalmente in vigore, con alcune modifiche, le modalità semplificate di comunicazione di lavoro agile (precedentemente previste solo in via transitoria).

Durante il periodo pandemico da COVID-19 e le conseguenti restrizioni alla mobilità dei lavoratori, si è cercato di agevolare al massimo il ricorso al lavoro agile, ossia alla prestazione lavorativa resa dal lavoratore anche dal proprio domicilio o altro luogo a sua disposizione diverso dal luogo di lavoro aziendale, anche per limitare al massimo gli spostamenti e le conseguenti occasioni di contagio. Già il decreto legge cd. Rilancio (decreto legge 34/2020) aveva disposto che la modalità di lavoro agile poteva essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali.

Si ricorda infatti che, in base all’articolo 19 della legge 81/2017, l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile (accordo individuale) è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. La disposizione introdotta dal menzionato decreto legge cd. Rilancio ha cessato di produrre effetti il 31 agosto 2022.

La stipula per iscritto ai fini della “regolarità amministrativa e della prova” significa che la forma scritta è richiesta ad probationem e non ad substantiam ed è finalizzata a facilitare ulteriori controlli da parte della autorità amministrative.

Dal punto di vista pratico, pertanto, dal 1 settembre 2022 tutti i lavoratori impiegati in modalità agile in assenza di un accordo individuale sottoscritto dal lavoratore, dovranno essere regolarizzati:

A) sottoscrivendo l’accordo individuale (nel caso la azienda ritenga di volerli impiegare ancora in tale modalità lavorativa);

B) cessando di operare in modalità agile. Attenzione: in ogni caso i lavoratori impiegati per la prima volta in modalità agile dal il 1 settembre 2022, dovranno sottoscrivere un accordo individuale ai sensi dell’articolo 17 della legge 81/2017.

 

Sempre dal 1 settembre è in vigore la norma in base alla quale i datori di lavoro privati comunicano in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza obbligo di allegare l’accordo individuale, ma con l’obbligo di conservare l’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.

E’ importante notare come l’adempimento sia previsto:

A) solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile

B) qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Le comunicazioni già effettuate precedentemente restano valide.

 

Si ribadisce anche in questa sede che tali obblighi ed argomentazioni riguardano esclusivamente la modalità di lavoro agile, modalità del tutto differente dal telelavoro o dalla mera esecuzione del lavoro da casa.

 

Cordiali saluti

 

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