Pubblichiamo brevi note indicanti le principali novità introdotte non solo dalla Manovra di Bilancio 2024 ma anche da diversi Decreti che introducono nuove disposizioni per la c.d. Riforma Fiscale.
Lavoro domestico – Contrasto all’evasione fiscale
È stata necessaria una norma ad hoc per far si che anche i collaboratori domestici, spesso stranieri e ignari dei tecnicismi fiscali, uscissero allo scoperto e prendessero atto degli obblighi che lo Stato italiano gli impone quali soggetti produttori di reddito. Per contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, Agenzia delle entrate e INPS scambieranno le proprie banche dati per effettuare un’analisi delle informazioni utili a fare emergere redditi non dichiarati. L’interscambio tra due enti partorirà una nuova dichiarazione precompilata da dove emergeranno automaticamente eventuali anomalie o incongruenze tra quando rilevato dalle denunce contributive e quanto risultante dall’anagrafe tributaria. Ciò consentirà di mettere in campo una serie di interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici. Sulla base dei dati dichiarati in fase di assunzione di un collaboratore domestico o di un badante sarà possibile, per l’Agenzia delle Entrate, ricostruire la retribuzione imponibile fiscalmente, data dalla paga periodica moltiplicata le ore lavorate; dati, questi, di cui sempre dispone l’INPS con riferimento ai rapporti di lavoro censiti.
Donne vittime di violenza
Proseguono per ulteriori tre anni, gli sgravi destinati ai datori di lavoro privati che assumono donne vittime di violenza.
Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.
Lo sgravio si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023.
Sono oggetto di sgravio le assunzioni di donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso l’inserimento nel mercato del lavoro.
La durata dello sgravio è diversamente concesso a seconda del tipo di contratto di assunzione:
– 12 mesi dalla data di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
– fino a 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato;
– 24 mesi in caso di assunzione diretta a tempo indeterminato.
Smart-working e lavoratori fragili
Prorogato al 31.3.2024 il termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 e per i c.d. “lavoratori fragili”, come identificati in tabella B, D.L. 24/2022, in riferimento a quanto stabilito all’art. 90, D.L. 34/2020, che qui si riporta:
“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n.81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa“.
Aumento soglia del De Minimis Regolamento UE 2023/2831
Il 13.12.2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il nuovo Regolamento De Minimis (Regolamento UE n. 2023/2831) applicabile dall’1.1.2024 al 31.12.2030, che aumenta da euro 200.000 a euro 300.000 il massimale di aiuti che un’impresa può ricevere, nell’arco di tre anni, da parte di uno stato membro. Ricordiamo che Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
e) aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
f) aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.
Tasso di interesse 2024
A decorrere dall’1.1.2024, tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato, viene modificato il tasso degli interessi legali di cui all’art. 1284 del c.c. La nuova misura è fissata al 2,50% in ragione d’anno. Dimezzato, dunque, rispetto al 2023.
Tabelle Aci 2024
Sono state pubblicate le nuove tabelle ACI per l’anno 2024, punto di riferimento per diverse disposizioni del TUIR.
L’art. 51, c. 4, lett. a), del TUIR, disciplina il regime tributario applicabile agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, riformulato peraltro di recente dall’art. 1, c. 632, L. 160/2019, avente effetti per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dall’1.7.2020. Il regime tributario riservato alle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti prevede una determinazione del “valore normale” del fringe benefit di tipo convenzionale (v. Agenzia delle Entrate, circolare 326/1997, par. 2.3).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha più volte osservato che il comma 4, lettera a), nel definire il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro ’’valore normale’’, fissa un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione (v. Agenzia delle Entrate, circolare 326/1997, par. 2.3.2 e 2.3.2.1).
Nello specifico, è previsto che per gli autoveicoli indicati nell’art. 54, c. 1, lett. a), c) e m), del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo ai dipendenti, si assuma il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI elabora entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La percentuale del 25% assume un diverso valore nei seguenti casi:
– per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, è elevata al 30%;
– qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, è elevata al 50% (misura decorrente dal 2021; era 40% per l’anno 2020);
-per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, è pari al 60% (misura decorrente dal 2021; era 50% per l’anno 2020).
Dalla riforma fiscale nuovi scaglioni IRPEF (Riforma Fiscale)
Le aliquote IRPEF 2024 passano da quattro a tre mediante l’accorpamento dei prime due scaglioni di reddito. La riforma IRPEF cambia anche le detrazioni fiscali sui redditi da lavoro.
2023 | |
SCAGLIONI 2023 | ALIQUOTE 2023 |
Fino a 15.000 euro | 23% |
Da 15.001 euro a 28.000 euro | 25% |
Da 28.001 a 50.000 euro | 35% |
Oltre i 50.000 euro | 43% |
2024 | |
SCAGLIONI 2024 | ALIQUOTE 2024 |
Fino a 28.000 euro | 23 |
Da 28.001 a 50.000 euro | 35% |
Da 50.000 euro | 43% |
Sale anche la detrazione per lavoro dipendente di 75 euro, da euro 1880,00 a euro 1955,00.
Cambia dunque dal 2024 la soglia di esenzione dalle imposte sui redditi da lavoro dipendente che passa da 8.145 euro a 8.500 euro, allineandosi a quanto previsto per i pensionati.
Di conseguenza cambia leggermente anche la soglia di reddito per il diritto a Trattamento Integrativo (TIR) che spetta ai lavoratori la cui imposta sia superiore alle detrazioni di lavoro dipendente; il reddito di riferimento avrà un decremento di euro 75,00 per effetto dell’aumento delle detrazioni fiscali.
Detassazione spese lavoro dipendente per nuove assunzioni (Riforma Fiscale)
Per il 2024, i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno esercitato l’attività per almeno 365 giorni nel 2023, potranno maggiorare del 20% il costo del personale relativo a nuove assunzioni a tempo indeterminato in caso di incremento occupazionale rilevato, a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023. Il calcolo non sarà facile e, per conoscere le modalità di applicazione e l’incremento della percentuale di deducibilità relativamente al costo di particolari categorie di soggetti, bisognerà attendere il decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che dovrebbe essere emanato entro il 30.1.2024.
Come sempre non appena saranno rese note interpretazioni dai vari enti interessati aggiorneremo a riguardo.