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Indennità una tantum 200€ erogate direttamente dall’INPS

Pubblichiamo uno stralcio delle istruzioni Inps per soggetti diversi dai lavoratori dipendenti che dovranno autonomamente procedere con domanda all’Inps per vedersi riconosciuta l’indennità una tantum di €200 prevista dal D.L. 50/2022.

 

Indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi

L’articolo 32 comma 11, del decreto-legge n. 50/2022 prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in esame, il richiamato comma 11 dell’articolo 32 prevede che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia attivo alla data del 18 maggio 2022  e che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Inoltre, la citata disposizione prevede, quali requisiti di accesso all’indennità una tantum, che i potenziali beneficiari non siano titolari – alla data del 18 maggio – dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 32, comma 1, del medesimo decreto.
La disposizione prevede, altresì, che i potenziali beneficiari dell’indennità una tantum non siano iscritti – alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022– ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Infine, l’articolo 32, comma 11, prevede che l’indennità una tantum è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.
L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Si precisa che,  le indennità di cui alla presente circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e, pertanto, l’indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge.

 

 

Indennità una tantum a favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

L’articolo 32, comma 13, del decreto-legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015.Nella platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015. Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.
Anche per le richiamate categorie di lavoratori, la norma prevede che l’indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.
L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS  e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.  Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, del decreto-legge n. 50/2022 le indennità di cui alla presente circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e, pertanto, l’indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge.

 

 

Indennità una tantum a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Il medesimo articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, al successivo comma 14, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità la disposizione sopra richiamata prevede che detti lavoratori, nell’anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.
L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.  Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, del decreto-legge n. 50/2022 le indennità di cui alla presente circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e, pertanto, l’indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge.

 

 

Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi occasionali

L’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, prevede l’erogazione di una indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei lavoratori autonomi che – nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum in questione, la norma richiamata prevede che per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile e che i lavoratori interessati – alla data del 18 maggio 2022 – siano già iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS  e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.  Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, del decreto-legge n. 50/2022 le indennità di cui alla presente circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e, pertanto, l’indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge.

 

 

Indennità una tantum a favore dei lavoratori domestici

Il comma 8 del citato articolo 32 prevede l’erogazione nel mese di luglio 2022, a domanda, di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro nei confronti dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS.

I lavoratori domestici, inoltre, all’atto della domanda, non devono essere titolari:
– di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;
– di uno o più trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell’articolo 32.
L’indennità è erogata dall’INPS a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente
CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.
I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall’INPS, alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.
Ai fini dell’accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l’anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro.
Concorrono al tetto dei 35 mila euro i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva).
Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.
Ai fini del pagamento, il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte nella domanda per il pagamento della indennità, selezionando tra codice IBAN per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste. L’IBAN comunicato dovrà essere associato ad un conto intestato al richiedente l’indennità.
Si segnala che prima dell’eventuale emissione dell’importo dovuto, verrà verificata la corrispondenza fra soggetto beneficiario dell’indennità ed il titolare del conto associato all’IBAN comunicato.

 

 

È possibile presentare la domanda accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra:
– Indennità una tantum per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
– Indennità una tantum per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
– Indennità una tantum per i lavoratori autonomi occasionali;
– Indennità una tantum per i lavoratori domestici;
– Indennità una tantum per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);

I lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 (art. 32, comma 8) e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021, possono presentare la domanda per l’accesso all’indennità una tantum fino al 30 settembre 2022, mentre l’erogazione è prevista dal mese di luglio 2022.

Per le altre categorie di lavoratori sopra richiamate il termine di presentazione è stabilito al 31 ottobre 2022; si rammenta, inoltre, che per queste tipologie di lavoratori, la domanda deve essere effettuata solo in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina sopra richiamata e qualora non siano già destinatari dell’indennità una tantum ad altro titolo.

I pagamenti saranno effettuati nel mese di luglio per i lavoratori domestici e nel mese di ottobre per le altre categorie.

Una volta presentata la domanda, accedendo alla medesima procedura, sarà possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ovenecessario.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande delle indennità sopra
descritte sono le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, è possibile inoltrare le domande tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Per l’accesso ai servizi dell’INPS tramite il Contact Center Multicanale è necessario munirsi del PIN telefonico temporaneo che potrà essere generato accedendo all’apposita sezione dell’area riservata “MyInps”.
Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

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