La Cassazione riafferma, con sentenza n. 24204/2025, che la difesa datoriale non può legittimare l’uso di comunicazioni private dei dipendenti, nemmeno se rinvenute nei sistemi aziendali, perché prevale la tutela della riservatezza e della corrispondenza.
Sintetizziamo i punti chiave della sentenza.
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Tutela della corrispondenza privata
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Le email personali dei lavoratori, anche se archiviate sul server aziendale o scaricate sul PC in dotazione, restano corrispondenza “chiusa” e quindi tutelata dal diritto alla riservatezza e alla libertà di comunicazione.
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La password dell’account personale è l’elemento che conferma la natura privata delle comunicazioni.
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Limiti al potere datoriale di controllo
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Il datore di lavoro non può invocare la titolarità dei sistemi informatici aziendali per giustificare l’accesso alle email private.
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L’acquisizione di tali dati senza consenso o senza il rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori integra un trattamento illecito dei dati personali.
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Bilanciamento degli interessi
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Anche in presenza di presunti comportamenti infedeli o di concorrenza sleale, il datore deve rispettare i principi di necessità, proporzionalità e trasparenza.
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Sono utilizzabili solo i controlli meno invasivi e quelli di cui i lavoratori siano stati previamente informati.
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Conseguenze processuali
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Le prove raccolte tramite l’accesso alla posta privata sono inutilizzabili in giudizio.
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La violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori comporta l’inammissibilità della consulenza tecnica basata su email personali.
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Riferimenti normativi e sovranazionali
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Art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza).
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Art. 4 Statuto dei lavoratori (controlli a distanza).
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Normativa privacy (GDPR e Codice Privacy).
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In sintesi: la Cassazione riafferma che la difesa datoriale non può legittimare l’uso di comunicazioni private dei dipendenti, nemmeno se rinvenute nei sistemi aziendali, perché prevale la tutela della riservatezza e della corrispondenza.