Email personale inviolabile anche se utilizzata sul server aziendale

La Cassazione riafferma, con sentenza n. 24204/2025,  che la difesa datoriale non può legittimare l’uso di comunicazioni private dei dipendenti, nemmeno se rinvenute nei sistemi aziendali, perché prevale la tutela della riservatezza e della corrispondenza.

Sintetizziamo i punti chiave della sentenza.

  1. Tutela della corrispondenza privata

    • Le email personali dei lavoratori, anche se archiviate sul server aziendale o scaricate sul PC in dotazione, restano corrispondenza “chiusa” e quindi tutelata dal diritto alla riservatezza e alla libertà di comunicazione.

    • La password dell’account personale è l’elemento che conferma la natura privata delle comunicazioni.

  2. Limiti al potere datoriale di controllo

    • Il datore di lavoro non può invocare la titolarità dei sistemi informatici aziendali per giustificare l’accesso alle email private.

    • L’acquisizione di tali dati senza consenso o senza il rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori integra un trattamento illecito dei dati personali.

  3. Bilanciamento degli interessi

    • Anche in presenza di presunti comportamenti infedeli o di concorrenza sleale, il datore deve rispettare i principi di necessità, proporzionalità e trasparenza.

    • Sono utilizzabili solo i controlli meno invasivi e quelli di cui i lavoratori siano stati previamente informati.

  4. Conseguenze processuali

    • Le prove raccolte tramite l’accesso alla posta privata sono inutilizzabili in giudizio.

    • La violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori comporta l’inammissibilità della consulenza tecnica basata su email personali.

  5. Riferimenti normativi e sovranazionali

    • Art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza).

    • Art. 4 Statuto dei lavoratori (controlli a distanza).

    • Normativa privacy (GDPR e Codice Privacy).

In sintesi: la Cassazione riafferma che la difesa datoriale non può legittimare l’uso di comunicazioni private dei dipendenti, nemmeno se rinvenute nei sistemi aziendali, perché prevale la tutela della riservatezza e della corrispondenza.