Corte di Cassazione, Sentenza n. 13525/2025
Illegittima l’anticipazione mensile del TFR in busta paga, anche se pattuita con accordo individuale
Con la sentenza n. 13525 del 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato un importante principio in materia di Trattamento di Fine Rapporto (TFR), stabilendo la radicale illegittimità della corresponsione mensile del TFR in busta paga, anche qualora tale modalità sia prevista da un accordo individuale stipulato tra datore di lavoro e lavoratore.
Le motivazioni della Corte
La pronuncia si fonda su una rigorosa interpretazione dell’art. 2120 del codice civile, che disciplina in modo tassativo i presupposti per l’erogazione anticipata del TFR. In particolare, la Corte ha ribadito che:
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L’anticipazione del TFR non può costituire una modalità ordinaria di corresponsione, né tantomeno può essere prevista con cadenza mensile in via continuativa;
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L’accesso all’anticipazione è consentito esclusivamente in presenza delle specifiche condizioni legali:
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almeno otto anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;
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richiesta motivata da documentate necessità personali o familiari (es. spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione);
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rispetto di un limite massimo del 70% del TFR maturato.
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In assenza di tali presupposti, qualsiasi erogazione periodica e sistematica del TFR assume natura retributiva e deve essere trattata, sotto il profilo fiscale e contributivo, alla stregua di normale retribuzione mensile. La sentenza verteva proprio su una richiesta da parte dell’Inps del pagamento di contributi sulla voce del TFR erogata mensilmente.
Profilo previdenziale: contributi obbligatori
Un aspetto centrale evidenziato dalla sentenza riguarda le conseguenze sul piano contributivo: l’erogazione mensile del TFR, in quanto priva dei requisiti di legge, è da considerarsi una componente fissa della retribuzione e, come tale, soggetta a contribuzione previdenziale obbligatoria.
Questo principio comporta che il datore di lavoro sia tenuto a versare i contributi su tali somme, con possibile esposizione a recuperi contributivi da parte degli enti ispettivi, oltre a sanzioni e interessi per omissioni pregresse.
Conferma dell’orientamento amministrativo
La Corte di Cassazione ha quindi confermato l’impostazione già sostenuta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, (vedi nostro articolo del 28 aprile 2025) che in una nota aveva chiarito come la corresponsione mensile del TFR, pur se fondata su pattuizioni individuali, debba ritenersi elusiva della normativa di riferimento e pertanto non legittima.
Implicazioni operative per i datori di lavoro
Alla luce della sentenza in oggetto, si impongono alcune riflessioni e conseguenti azioni concrete per i datori di lavoro:
▸ Revisione degli accordi individuali e delle prassi aziendali
È fortemente raccomandata la tempestiva revisione di tutti gli accordi individuali o delle eventuali prassi aziendali che prevedano l’erogazione continuativa e mensile del TFR, al fine di garantire la conformità alla normativa vigente ed evitare l’insorgere di contenziosi.
▸ Rischio di contenzioso individuale e ispezioni
I lavoratori che abbiano percepito tali somme al di fuori del quadro legale potrebbero promuovere azioni legali volte al riconoscimento dei contributi previdenziali non versati, esponendo l’azienda a rischi significativi sia sotto il profilo giuslavoristico che contributivo.
▸ Obblighi contributivi e sanzioni
L’omesso versamento dei contributi sulle somme erroneamente qualificate come “TFR mensile” può comportare, in caso di verifica ispettiva, il recupero integrale della contribuzione dovuta, maggiorata di sanzioni civili e interessi di mora, con gravi ricadute economiche per il datore di lavoro.
⚠️ Conclusioni: attenzione massima alla prassi del TFR mensile
La sentenza n. 13525/2025 chiarisce in modo inequivocabile che la corresponsione mensile del TFR, priva dei requisiti previsti dall’art. 2120 c.c., è da considerarsi illegittima.
La stipula di un accordo individuale non è idonea a sanare tale irregolarità.
Si tratta, pertanto, di una prassi che comporta un rischio rilevante sotto il profilo legale, ispettivo e contributivo, nonché un potenziale aggravio economico, sia in termini di oneri previdenziali non assolti, sia per effetto di possibili vertenze promosse dai lavoratori.