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Decreto Dignità. Focus su contratto a termine

Informativa n. 7/2018

Area Amministrazione del Personale  

 

Con il D.L. n. 87 del 12/07/2018, pubblicato in G.U. in data 13/07/18, il c.d. Decreto Dignità, il governo ha modificato in maniera importante la normativa riguardante il contratto a tempo determinato.

Ma soprattutto non prevedendo nessun periodo transitorio, ha fatto sì che tutte le modifiche che andremo ad analizzare sono immediatamente efficaci dal 14/07/2018.

Andiamo a vedere nel dettaglio le nuove modifiche.

 

Durata

Il contratto a tempo determinato si può stipulare per un periodo massimo di dodici mesi, senza alcuna indicazione di causali.

Per un periodo superiore a dodici mesi, e comunque non superiore a ventiquattro mesi, si potrà stipulare un contratto a tempo determinato soltanto se sussistono (e quindi potranno essere provate dal datore di lavoro su cui grava l’onere della prova) le seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

 

Pertanto un contratto a tempo determinato stipulato tra le parti avrà due limiti massimi, uno di dodici mesi se non sono previste causali, uno di ventiquattro se il contratto è stato stipulato alle condizioni sopra indicate.

 

Costo aggiuntivo

Per ogni rinnovo è previsto un aumento della contribuzione INPS a carico del datore di lavoro di una percentuale pari allo 0,5%.

 

Nuove proroghe o rinnovi

Le proroghe, nel limite delle quattro complessive, sono libere entro i primi dodici mesi, mentre devono rispettare le condizioni legali, superato tale limite.

Gli eventuali rinnovi sono possibili solo se sussistono le condizioni legali, a prescindere dalla durata del contratto.

 

Su quest’ultimo punto si vogliono sensibilizzare i nostri Clienti a contattarci prima di annunciare ai propri dipendenti una eventuale proroga di un contratto già esistente, in modo da verificare assieme in che limite temporale siamo posti e, qualora fossero stati superati i dodici mesi, se   sussistono le condizioni per poter procedere.

 

Facciamo presente altresì che il provvedimento è già presso le aule parlamentari e potrebbero esserci delle modifiche allo stesso, prima tra tutte l’introduzione di un periodo transitorio oggi inesistente.

 

 

Distinti Saluti

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