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Sintesi disposizioni normative a seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 18/2020

A seguito di una prima lettura del Decreto Legge indicato in oggetto,  iniziamo la pubblicazione di alcune sintesi su vari istituti e/o aspetti che interessano il nostro settore.

 

 

Ammortizzatori Sociali

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, di seguito DL, il governo ha regolamentato l’istituzione di una nuova causale specifica per poter avviare gli ammortizzatori sociali della cassa integrazione guadagni e dell’assegno ordinario FIS, tale causale è stata denominata COVID-19, (art. 19 DL)

Tali ammortizzatori interessano  i lavoratori in forza alla data del 23/02/2020 e potranno avere durata massima di 9 settimane, comunque non oltre il mese di agosto 2020. Inoltre la cassa integrazione attivata per tale causale non rientra nel limite temporale generale stabilita per gli ammortizzatori sociali.

Poiché tali ammortizzatori sono gestiti direttamente dall’Inps, per poterli materialmente avviare occorrono ancora le specifiche istruzioni da parte dell’ente ma appare già chiaro, come regolamentato dall’art. 19 del DL, che sia comunque necessaria la fase di informativa, consultazione ed esame congiunto con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Per fare questo il nostro Studio sta predisponendo delle comunicazioni da inviare ai sindacati di settore con l’informativa della volontà aziendale di voler avviare i suddetti ammortizzatori. Tali comunicazioni contiene i riferimenti normativi, gli indirizzi email dei sindacati, i vostri contatti telefonici, email e di contatto Skype poiché la normativa specifica chiaramente che tale fase con i sindacati va effettuata in modalità telematica,  pensiamo possa aiutare anche questo strumento.

 

Le aziende non rientranti nella cassa integrazione guadagni ordinaria o nel FIS potranno accedere alla cassa integrazione in deroga, art. 22 DL.

In questo particolare caso però la procedura non è attivabile finché le Regioni non attuino gli specifici accordi con le sigle sindacali e le aziende, a loro volta,  possano aderire a questi accordi.

Entrambe le procedure, sia ordinaria che in deroga hanno dei fondi contingentati e spetterà all’Inps monitorare le domande effettuate in previsione della spesa fattibile. Fonti governative hanno dato notizia che i fondi saranno ulteriormente aumentati con dei provvedimenti da emanarsi nei mesi seguenti, ma di questo ovviamente non vi è contezza attualmente.

In entrambi i casi si procederà con richiesta di pagamento diretto da parte dell’Inps ai dipendenti interessati, ecco perché vi abbiamo chiesto i loro IBAN, in modo da farci trovare pronti.

Anche se la domanda telematica all’Inps (per CIGo o FIS) o alla Regione Lazio (CIg in deroga) verrà fatta successivamente, la domanda potrà essere retroattiva.

 

Divieto di Licenziamento

Altra notizia importante è quella che ha introdotto il divieto di procedere con licenziamenti, a partire dalla data di entrata in vigore del DL (17/03/2020) e per 60 giorni, per giustificato motivo oggettivo.  Ovviamente la norma, introdotta dall’art. 46 DL, va letta in combinato disposto con l’introduzione degli ammortizzatori sociali, che hanno proprio la funzione di evitare i licenziamenti.

 

Congedi genitori lavoratori dipendenti

L’art. 23 DL introduce invece degli specifici congedi, a partire dal 05 marzo 2020 e per tutto il periodo di chiusura delle scuole, per genitori che si trovano costretti ad assistere, a seguito della suddetta chiusura, i figli con età inferiore ai 12 anni.

Tali congedi sono nella misura massima di 15 , retribuiti al 50% e sono alternativi tra i due genitori, sempre per un totale di 15 giorni, ed è subordinato al fatto che non sia presente un genitore sospeso per ammortizzatore sociale o comunque non lavoratore. Se i figli hanno disabilità non vi è limite di età.

Per i genitori iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) potranno anch’essi godere di tali congedi che saranno liquidati direttamente dall’Inps in base a retribuzioni convenzionali.

A tali congedi i genitori interessati potranno scegliere in alternativa una somma di €600 per acquisti di servizi di baby sitting. Tale somma sarà erogata attraverso il libretto famiglia.

 

L’art. 24 aumenta i permessi ex Legge 104 da 3 giorni/mese a  15 giorni /mese per i mesi di marzo ed aprile 2020.

 

 

Malattia

Qualora abbiate dipendenti posti in quarantena con sorveglianza attiva od in permanenza domiciliare fiduciaria, tale periodo sarà da considerarsi come evento malattia e dovrà essere scomputato dal c.d. periodo di comporto stabilito dal singolo contratto collettivo.

 

 

 

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