Obbligo di informativa scritta ai lavoratori in modalità agile

Novità in materia di Salute e Sicurezza per il Lavoro Agile  – Obbligo di informativa scritta (Legge n. 34/2026)

 

Gentile Cliente,

 

Con la presente desideriamo portarla a conoscenza di alcune importanti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il personale impiegato in modalità “smart working”, introdotte dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34 (“Legge annuale sulle piccole e medie imprese”).

Le nuove disposizioni, operative a partire dal 7 aprile 2026, intervengono direttamente sul D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), rafforzando gli obblighi informativi a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori agili.

 

Il nuovo obbligo di informativa scritta (Art. 3, comma 7-bis)

Per le attività lavorative prestate in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica dell’azienda, il datore di lavoro deve garantire l’assolvimento degli obblighi di sicurezza attraverso la consegna di un’informativa scritta, da fornire al lavoratore e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con cadenza almeno annuale.

Tale documento assume un ruolo centrale e deve individuare:

  • I rischi generali e specifici legati alla prestazione lavorativa da remoto.
  • Un’attenzione particolare e dettagliata ai rischi connessi all’utilizzo di videoterminali, che rappresentano l’elemento caratterizzante del lavoro a distanza.

Nell’informativa deve inoltre essere ribadito l’obbligo del lavoratore di cooperare attivamente all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’azienda.

 

Cosa deve contenere il documento? L’informativa scritta non è un mero adempimento formale, ma deve fornire ai lavoratori istruzioni chiare e procedure operative.

Tra gli argomenti principali che devono essere trattati vi sono:

  • Norme generali di comportamento e regole per gli ambienti di lavoro scelti dal lavoratore (inclusa la prevenzione del rischio elettrico domestico).
  • Prevenzione dei rischi visivi e muscolo-scheletrici legati al lavoro a videoterminale (postura corretta, illuminazione, pause).
  • Prevenzione dello stress lavoro-correlato (tecnostress e diritto alla disconnessione).
  • Corretto utilizzo di pc portatili, smartphone aziendali e attrezzatura minuta d’ufficio.

 

 

Nuovo regime sanzionatorio

Al fine di rendere perentorio questo obbligo, la Legge n. 34/2026 ha modificato l’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008, introducendo specifiche sanzioni per il datore di lavoro inadempiente. La mancata consegna dell’informativa scritta è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

 

Cosa fare operativamente?

È fondamentale che tutte le aziende che si avvalgono del lavoro agile provvedano a redigere l’informativa, sottoponendola alla firma per presa visione di tutti i lavoratori interessati e dell’eventuale RLS.

Tale informativa è aggiuntiva a quella sui rischi generici e specifici dovuta a tutti i lavoratori, e deve essere focalizzata sulle attività svolte con videoterminali, quindi dovrà contenere specifici cognizioni circa l’attività in parola.

Ovviamente non potrà non essere integrata con il Documento di Valutazione Rischi (DVR) predisposto già dall’azienda.

 

Tale adempimento è indirizzato a coloro che svolgono la loro attività in modalità agile, ovvero secondo i dettati della legge 81/2017, ed ecco spiegato perché nella stessa informativa dovranno esserci elementi preponderanti sulla cooperazione del dipendente alla riduzione dei rischi attraverso comportamenti corretti.

Non riguarda coloro che svolgono la loro attività in modalità “telelavoro” poiché questa tipologia prevede già informative e controlli, essendo l’attività svolta nella stessa modalità operativa svolta in azienda.

Se hai dubbi sulle due modalità o vuoi saperne semplicemente di più, non esitare a contattarci.

 

Vi invitiamo pertanto a  contattare il vostro Partner che vi assiste per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in modo da poter procedere alla predisposizione della documentazione aziendale, qualora abbiate casi specifici.

Tale documentazione, essendo un documento che il datore ha l’obbligo di consegnare periodicamente (e conseguentemente di provare la consegna), potrà essere consegnata anche tramite il Portale del nostro Studio, così come ogni altro documento inerente il rapporto di lavoro.

 

 

Cordiali saluti,

Studio Consulenza del Lavoro

Dott Alfredo Zazza