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Esenzione fiscale del rimborso dell’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico

Informativa n. 2/2018

Area Amministrazione del Personale

 

La Legge di Stabilità 2018,  nell’ottica di implementare il paniere di beni e servizi atti ad incrementare la consapevolezza e l’utilizzo di strumenti di Welfare Aziendali,  afferma che, a partire dal 01 gennaio 2018  le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, non concorrono a formare reddito.

Pertanto il datore di lavoro ha tre modalità per riconoscere il flexible benefit:

  1. erogazione di somme finalizzate all’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico;
  2. rimborso delle spese sostenute dai lavoratori per l’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico, in questo caso si ritiene necessario che il lavoratore documenti la spesa sostenuta;
  3. acquisto diretto del datore di lavoro degli abbonamenti al trasporto pubblico.

Le somme di cui sopra potranno essere riconosciute volontariamente o sulla base di un contratto accordo o regolamento aziendale.

In pratica il Legislatore lascia libertà al datore di lavoro di scegliere lo strumento di attivazione dell’erogazione del benefit riconoscendo “pari dignità” a qualsiasi scelta.

 

Il nostro Studio resta a disposizione per qualsiasi informazione o ulteriori chiarimenti.

 

Distinti Saluti

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