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D.L. DEL 14 AGOSTO 2020 N. 104, INNALZAMENTO LIMITE DI DEDUCIBILITA’ DEI FRINGE BENEFITS

L’art. 112 del Decreto n. 104/2020 (cd. “Decreto di Agosto”), in vigore dallo scorso 15 agosto, ha disposto che «(…) l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR    è elevato ad euro 516,46».

Si tratta di una misura (purtroppo) temporanea, perché la norma espressamente prevede che la soglia di esenzione è valida «limitamente al periodo d’imposta 2020».

Come noto, i  fringe benefits  costituiscono elementi remunerativi complementari alla retribuzione principale che consistono nella cessione di beni e/o nella prestazione di servizi da parte del datore di lavoro (anche tramite soggetti terzi) in favore dei lavoratori: rappresentano, quindi, una forma di compenso in natura che ben poco ha a che fare con il “vero” welfare aziendale, posto che di tale tipologia di benefit si può liberamente disporre anche ad personam (non così, invece, quando si tratti delle restanti misure di sostegno ai bisogni sociali dei lavoratori le quali devono, come noto, riferirsi alla generalità o a categorie omogenee di essi).

L’art. 51, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), sul cui contenuto interviene ora temporaneamente l’art. 112 del “Decreto Agosto”, prevede che «Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a €. 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito». Tale soglia solo per l’anno 2020 è stata raddoppiata e portata a €. 516,46.

In sintesi, la disciplina dei fringe benefit, novellata per il solo periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2020, si connoterà per le seguenti caratteristiche:

  1. a) Misura (anche) individuale: diversamente dai flexible benefits, che sono misure di welfare indirizzate alla generalità dei dipendenti o comunque a categorie previamente ben individuate, le prestazioni in natura “marginali” possono essere concordate anche ad personame quindi essere riconosciute anche a singoli dipendenti.
  2. b) Importo massimo € 516,46: il fringe benefitnon concorre a formare reddito da lavoro se, nel periodo corrente di imposta, non supera tale importo massimo. Se l’erogazione supera il limite previsto esso concorre per intero a formare reddito di lavoro dipendente. Di conseguenza, sarà l’intero importo a essere tassato e non soltanto la parte eccedente la soglia di € 516,46.
  3. c) Valore normale: il valore del fringe benefitè determinato in misura pari al prezzo di mercato, oppure al prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni al grossista nel caso in cui sia l’azienda stessa a produrre il bene/servizio fornito al dipendente.
  4. d) L’erogazione del fringe benefit, ai sensi dell’art. 51, comma 3-bis, TUIR, potrà «avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale» (nel caso di specie la pratica aziendale è quella di ricorrere alla distribuzione dei cd. “buoni acquisto”).

L’innalzamento della soglia di esenzione, introdotta dal Decreto 104/2020, interesserà in misura importante a quindi  i c.d.   buoni d’acquisto, i buoni carburante e le  gift card.

Le aziende, sia pure per una parte del 2020, potranno ora rivedere piani ed accordi con i dipendenti, concedendo fringe benefits con le nuove soglie ovvero procedendo ai relativi conguagli/incrementi, nel rispetto di quanto prevede lo stesso comma 3 dell’art. 51 del TUIR non modificato che, raccordato con l’art. 112 del Decreto 104/2020, obbliga comunque all’imponibilità (fiscale e previdenziale) valori superiori ad € 516,46.

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