ALCUNE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2020
- Sgravio contributivo triennale per gli under 35 assunti con contributi di lavoro a tutela crescente:
Anche nel 2020 sarà possibile per i datori di lavoro privati beneficiare della riduzione contributiva per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, con contratto a tutele crescenti, di soggetti fino a 35 anni non compiuti, che non abbiano mai lavorato in forma stabile. Si tratta di un abbattimento strutturale del 50% degli oneri contributivi datoriali (premio INAIL escluso) entro il tetto massimo di 3.000 euro annui, in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1/1/2018, di soggetti – privi di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La norma di origine prevedeva un limite di età di 30 anni non compiuti. Per il solo anno 2018, la stessa legge ha esteso il limite anagrafico a 35 anni non compiuti. Successivamente, in sede di conversione del DL 87/18 (cosiddetto decreto dignità) la legge 96/18 all’articolo 1 bis, ha previsto un incentivo analogo, per il biennio 2019-2020, relativamente alle assunzioni di under 35. Per la piena operatività di detta norma, tuttavia, la legge prevedeva l’emanazione di un apposito decreto ministeriale che non ha mai visto la luce rendendo la disposizione – praticamente – inattuabile. L’intervento della legge di bilancio 2020 mette a posto le tessere del puzzle. In base alle modifiche introdotte, si estende alle assunzioni effettuate negli anni (2019) e 2020 il limite anagrafico più elevato di 34 anni e 364 giorni, già previsto per le assunzioni effettuate nel 2018 e, parallelamente, si abroga una disciplina transitoria (quella prevista della legge 96/19) che, in realtà, non era mai decollata per assenza della prevista regolamentazione.
La riduzione contributiva ha una durata massima di 36 mesi e premia le assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti; restano escluse, quindi, le assunzioni di dirigenti, nonché i rapporti di lavoro di tipo domestico. Condizione essenziale per il diritto all’incentivo è che il soggetto avviato al lavoro non sia mai stato occupato, in precedenza, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Fanno, inoltre, eccezione i rapporti di apprendistato – instaurati con altro datore di lavoro, diverso da quello che esegue la nuova assunzione – che non siano proseguiti con il mantenimento in servizio dell’interessato.
Se l’assunzione riguarda un soggetto precedentemente assunto da altro datore di lavoro che ha già fruito di parte dello sgravio, l’azienda che lo assume (anche oltre il limite di età previsto) può beneficiare dell’esenzione per i mesi mancanti al compimento del triennio.
Nel rispetto delle condizioni generali di accesso, il beneficio è previsto anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine; in tal caso, il requisito anagrafico (under 35) deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto.
- Contribuzione addizionale NASpi per i rinnovi dei contratti a tempo determinato:
La legge di bilancio del 2020, interviene, tra l’altro, anche sulle disposizioni che regolamentano l’applicazione del contributo addizionale NASpI (1,40%) sui contratti non a tempo indeterminato a carico del datore di lavoro, che il decreto dignità ha aumentato, introducendo un aggravio dello 0,50% per ogni rinnovo. Per effetto delle variazioni apportate, si amplia il novero dei soggetti esonerati dal pagamento del contributo addizionale. A decorrere dal 1/1/2020, l’esclusione, infatti, viene estesa ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati, entro il 31/12/2019, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Lascia perplessi il fatto che l’intervento sia limitato alla sola provincia di Bolzano. Sulla base dell’attuale testo normativo, usufruiranno dell’esenzione dal pagamento del contributo addizionale NASpI, anche i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi e quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo (L. 84/94).
- Auto aziendale, quantificazione del benefit:
È stato scongiurato, all’ultimo momento, il previsto rincaro generalizzato del benefit collegato all’uso privato delle autovetture concesse in uso dal datore di lavoro. L’adeguamento dei valori su cui calcolare il benefit collegato all’uso privato dell’autovettura, scatterà a partire dal 1/7/2020, si riferirà ai soli veicoli immatricolati dal 1/7 e sarà in stretta relazione con il tasso di inquinamento del veicolo: per quello meno inquinante si applicherà il 25% (di 15000 km. annui); percentuale che potrà aumentare al 30%, al 40% o al 50% nei casi in cui l’emissione di anidride carbonica salirà oltre una certa soglia (stabilita dalla norma). L’ACI dovrà, dunque, elaborare nuove tabelle per l’identificazione dei modelli e della loro giusta valorizzazione ai fini fiscali e contributivi. Si complicherà, quindi, il già difficile compito di rintracciare, nel mare magnum di marche e modelli presente nel mercato, quello in uso ai dipendenti.
- Esenzione buoni pasto:
Si rimette nuovamente mano ai Ticket Restaurant (TR) dopo l’elevazione dell’esenzione a 7 euro, per quelli elettronici, prevista alcuni anni fa. Continua l’attività governativa tesa a valorizzare i TR elettronici a scapito di quelli cartacei. Tale obiettivo, nella legge di bilancio 2020, viene perseguito con 2 modalità; si abbassa da 5,29 euro a 4 euro l’esenzione fiscale/contributiva per i TR cartacei e si eleva da 7 a 8 euro quella per i TR elettronici. Le modifiche sono entrate in vigore il 1/1 e si applicano ai TR maturati nel 2020. Se alcuni di questi costituiscono scorte di precedenti ordinativi con un valore facciale, per esempio, di 5,29 euro si dovranno assoggettare a contributi e imposte 1,29 euro per ogni buono. Grazie al così detto “principio di cassa allargato” si ritiene che per i TR consegnati al lavoratore entro il 12/1/2020 ma riferiti al 2019, possano trovare applicazione i precedenti valori (esenzione: 5,29 e 7 euro). Nessuna novità per le indennità sostitutive di vitto e alloggio erogate agli addetti ai cantieri edili (anche temporanei) e per coloro che operano in strutture ubicate in luoghi da cui non è possibile raggiungere (senza l’uso dell’autovettura) alcun esercizio di vendita e somministrazioni di alimenti.
- Congedo neonatale papà
Salgono da 5 a 7 i giorni di congedo di paternità cui se ne può aggiungere un altro (facoltativo) ma solo se la mamma lavoratrice rinuncia a una giornata di astensione obbligatoria. Il congedo per i papà si può utilizzare anche in modo frazionato ma comunque entro il quinto mese dalla nascita e dà diritto a un’indennità, a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione.
Lo Studio è a disposizione per i necessari chiarimenti.
Cordiali saluti.