Lavoro autonomo occasionale: quando va comunicato all’Ispettorato del Lavoro (art. 14 D.Lgs. 81/2008)

Quando un’impresa ha bisogno di una prestazione isolata o sporadica e la affida a una persona esterna al proprio organico, senza alcun vincolo di subordinazione, può trattarsi di lavoro autonomo occasionale. In alcuni casi, prima che l’attività abbia inizio, il committente deve inviare una comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). In questo articolo spieghiamo, in modo semplice, quando serve e quando no.

 

Cos’è il lavoro autonomo occasionale

È il contratto d’opera disciplinato dall’art. 2222 del Codice civile: una persona fisica si impegna a realizzare un incarico o un’attività specifica, con lavoro prevalentemente proprio, in piena autonomia. Perché l’occasionalità sia reale devono ricorrere insieme queste condizioni:

  • l’attività è occasionale e non abituale;
  • il collaboratore lavora in autonomia, senza orari, direttive o controlli gerarchici;
  • il collaboratore non è organizzato come impresa e non svolge quell’attività come professione.

Se in concreto emergono i tratti del lavoro dipendente, il rapporto è subordinato anche se il contratto lo definisce occasionale. Se la collaborazione dura nel tempo ed è stabilmente coordinata con l’impresa, si tratta di una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Se invece l’attività è svolta in modo professionale e continuativo, di norma con partita IVA, l’incarico non può dirsi occasionale.

 

Aspetti fiscali e previdenziali

Il compenso è un reddito diverso (art. 67, comma 1, lett. l, TUIR). Di norma non è soggetto a IVA: il collaboratore rilascia una ricevuta per prestazione occasionale e il committente, come sostituto d’imposta, applica una ritenuta d’acconto del 20%, da versare all’Erario e da indicare nel modello 770.

Dal punto di vista previdenziale, fino a 5.000 euro di compensi annui complessivi non è dovuta alcuna contribuzione. Sulla parte eccedente scatta l’obbligo di iscrizione e versamento alla Gestione Separata INPS.

Per questo è buona prassi farsi rilasciare dal collaboratore una dichiarazione in cui indichi  di non aver superato la soglia e si impegni a comunicare tempestivamente l’eventuale superamento.

 

La comunicazione preventiva all’ITL

Per i rapporti di lavoro autonomo occasionale conferiti da un committente che opera come imprenditore (art. 2082 c.c.) è previsto l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, tramite il portale “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro, prima dell’inizio della prestazione.

La comunicazione deve indicare i dati del committente e del prestatore, il luogo di svolgimento, una breve descrizione dell’attività, la data di inizio, la durata presunta e, se già stabilito, il compenso.

 

Quando la comunicazione NON è obbligatoria

L’obbligo non ha portata generale. Sono previste esclusioni in base a chi è il committente e a che tipo di prestazione viene svolta.

Non sono tenuti alla comunicazione i committenti che non sono imprenditori: associazioni, fondazioni (comprese le fondazioni ITS), enti pubblici, studi professionali, associazioni e società sportive dilettantistiche. Gli enti del Terzo Settore sono obbligati solo per le eventuali attività di impresa, non per quelle esclusivamente non commerciali.

Quanto alla prestazione, l’obbligo non sussiste per:

  • le prestazioni di natura intellettuale: relazioni a convegni, docenze, consulenze scientifiche o mediche, prestazioni di guide turistiche, traduttori, interpreti e docenti di lingua (INL, Nota 29/2022);
  • il volontariato con solo rimborso spese;
  • i lavoratori dello spettacolo, che hanno già specifici obblighi di comunicazione;
  • gli incaricati alla vendita occasionale e i procacciatori d’affari occasionali;
  • alcune categorie di produttori assicurativi (gruppi 3° e 4° del CCNL);
  • gli atleti che prestano la propria immagine per sponsorizzazioni;
  • i rapporti intermediati da piattaforme digitali con lavoratori non abituali;
  • le prestazioni rese dall’estero da soggetti non residenti.

Quando la comunicazione è obbligatoria

La comunicazione serve, ad esempio, per le attività manuali o esecutive (come una decorazione murale affidata una tantum da un’impresa), per le prestazioni svolte da remoto, da casa o da ufficio, per quelle rese a favore di SPA a partecipazione pubblica (che non sono equiparate alla pubblica amministrazione) e per i tecnici di pronto intervento, ad esempio per il blocco degli ascensori in orario serale, notturno o festivo. In quest’ultimo caso non si applica la sanzione se la comunicazione tardiva dipende dall’urgenza dell’intervento.

 

Sanzioni

In caso di comunicazione omessa o tardiva, quando dovuta, il committente rischia una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore, senza possibilità di diffida. Inoltre, se il rapporto viene accertato come subordinato e non è stata fatta alcuna comunicazione di instaurazione, può scattare anche la maxisanzione per lavoro nero, salvo che risultino già assolti adempimenti fiscali o previdenziali che escludano la sommersione.

 

Cosa fare operativamente?

Prima di conferire l’incarico è opportuno verificare tre cose: che il collaboratore non sia un professionista abituale, che la prestazione sia descritta con precisione nella lettera d’incarico (distinguendo le attività intellettuali da quelle materiali) e che il collaboratore rilasci la dichiarazione sul limite dei 5.000 euro annui.

Se la comunicazione è dovuta, va inviata prima dell’inizio dell’attività.

 

Se hai dubbi sul tuo caso o vuoi semplicemente saperne di più, non esitare a contattarci: ti aiuteremo a inquadrare correttamente il rapporto e, se necessario, a predisporre la comunicazione.