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Contratti a tempo determinato e proroghe in costanza di ammortizzatore sociale Covid-19

Buongiorno,

a seguito della pubblicazione della Legge 27 del 29/04/2020, legge di conversione del Decreto Legge 18 del 17/03/2020, il c.d. “Cura Italia”, comunichiamo che nella legge di conversione in parola è stato introdotto un nuovo articolo, il 19 bis, che introduce una importante possibilità per i datori di lavoro.

In deroga alla normativa ordinaria infatti, i datori di lavoro che hanno avviato ammortizzatori sociali per causa Covid-19, potranno (quindi intesa come possibilità e nessun obbligo a farlo) prorogare i contratti a termine scadenti nel periodo coincidente con l’esistenza dell’ammortizzatore sociale.

Normalmente infatti questa possibilità non viene data e il datore di lavoro in costanza di ammortizzatore sociale qualora vada in scadenza un contratto a termine, è obbligato a farlo cessare, senza possibilità di proroghe o rinnovi.

Vista la particolare situazione, il legislatore (stranamente aggiungo io visto come ci ha abituato in questi due mesi) ha introdotto una deroga rispondente a buon senso poichè ha dato la possibilità di mantenere risorse umane, già conosciute al datore di lavoro e formate, di rimanere sospese in ammortizzatore sociale in attesa che possa riprendere l’attività economica. Ovviamente eventuali proroghe devono tener conto del limite ormai acquisito della durata complessiva di dodici mesi (se contratto acausale) e del limite delle quattro proroghe.

Ribadisco però che si tratta di una possibilità data al datore di lavoro che potrà liberamente scegliere di non prorogare alcun contratto e lasciarlo cessare alla sua naturale scadenza.

 

Chiunque sia interessato alla fattispecie è pregato di mettersi in contatto con il nostro Studio attraverso email avente oggetto “Ragione Sociale – Proroghe contratti a termine” in modo da iniziare assieme le singole valutazioni dei casi.

 

Un cordiale saluto

 

Alfredo Zazza

 

 

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