Gentili Clienti,
Verifica della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro
Con la presente desideriamo richiamare la Sua attenzione sugli obblighi documentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), cogliendo l’occasione offerta dalla nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. DCGIURIDICA n. 2377 del 27 ottobre 2026, con cui l’INL ha fornito indicazioni operative al proprio personale ispettivo sulla cosiddetta “formazione preventiva” in materia di sicurezza sul lavoro, per ricordarLe, oltre a questo specifico obbligo, anche gli altri adempimenti documentali in materia.
La novità: la formazione deve partire fin dal primo giorno
L’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 prevede che la formazione sui rischi sia erogata già al momento della costituzione del rapporto di lavoro (o dell’inizio dell’utilizzazione, per la somministrazione).
Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 è stata eliminata la precedente tolleranza che permetteva di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione: salvo l’eccezione indicata di seguito, il percorso formativo va quindi avviato da subito, non più differito.
Fa eccezione il solo settore turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti), per cui l’art. 1-bis del D.L. 159/2025 consente di concludere la formazione entro 30 giorni dall’assunzione, senza tuttavia esonerare dall’obbligo di avviarla immediatamente.
La nota INL chiarisce che, in caso di ispezione nei primi 30 giorni dall’assunzione, se non sono ancora disponibili gli attestati il datore di lavoro dovrà comunque dimostrare di aver già avviato il percorso formativo (ad esempio con PEC di prenotazione dei corsi al soggetto formatore o all’organismo paritetico): in assenza di questa prova, l’Ispettorato contesta la violazione e prescrive la conclusione della formazione nel più breve tempo possibile.
Perché Le scriviamo
Le verifiche ispettive su questo tema sono destinate a intensificarsi e a essere condotte con criteri più uniformi su tutto il territorio nazionale.
È quindi il momento opportuno per un controllo preventivo della documentazione aziendale.
Cosa Le chiediamo di verificare (o di far verificare da chi vi assiste per questi obblighi)
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): aggiornato e coerente con l’attuale organizzazione aziendale.
- Nomina di RSPP, medico competente (se dovuto) e designazione degli addetti antincendio e primo soccorso.
- Attestati di formazione generale e specifica dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, in corso di validità e con i previsti aggiornamenti periodici.
- Formazione e addestramento sull’uso di attrezzature e DPI, dove previsti.
- Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ove applicabile.
- Per i nuovi assunti: avvio immediato (non più differibile) della formazione generale e specifica fin dal primo giorno di lavoro, con prova scritta e a data certa (PEC) dell’avvenuta prenotazione dei corsi presso l’ente formatore o l’organismo paritetico.
Cosa fa lo Studio
Non essendo qualificati ed abilitati direttamente per la gestione degli aspetti sopra elencati il nostro Studio la può mettere in contatto, qualora ne aveste bisogno, con società e professionisti del settore in modo da potervi regolarizzare con tali obblighi.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.